Creare vs copiare: anche la danza si difende dal plagio

di Giada Feraudo
1,5K views

Plagiare v. tr. [der. di plagio; cfr. lat. tardo, giur., plagiare «rubare e vendere un uomo libero, o rubare lo schiavo altrui»] (io plàgio, ecc.). – Commettere un plagio, nelle due diverse accezioni del termine, come usurpazione della paternità di un’opera letteraria o scientifica o artistica, e come delitto contro la personalità individuale: ppedissequamente l’opera di uno scrittore dimenticato o di un musicista quasi sconosciutoun sedicente guaritore accusato di aver plagiato i proprî clientiera noto che tutti i magistrati della procura venivano plagiati da quel capo (Salvatore Mannuzzu). Per estens. del primo sign., imitare troppo da vicino gli scritti, o anche le tesi, le idee, gli atteggiamenti di altra persona facendoli passare per proprî e originali.

Ecco la definizione che il dizionario Treccani dà del verbo plagiare.

Quella del plagio è una questione eternamente dibattuta, soprattutto negli ultimi decenni, in conseguenza dell’enorme diffusione di Internet, nello stesso tempo croce e delizia per gli autori. Delizia in quanto la visibilità e la rapidità della diffusione dell’opera sono incomparabili, croce perché ciò rende molto più difficoltoso il controllo dell’opera stessa affinché questa non venga riutilizzata da altri in modo improprio, altrimenti detto scopiazzata qua e là.

Nel pensiero comune, quando si fa riferimento al diritto d’autore, o copyright che dir si voglia, compaiono sicuramente in prima battuta le opere tecnologiche, protette dai brevetti, le opere letterarie e quelle cinematografiche, musicali o artistiche, ma, per il solito vizio di forma, la danza, chissà perché, non è mai considerata alla stregua un monumento o di un dipinto. Eppure anche le coreografie, ovvero le sequenze di passi che compongono un balletto, sono frutto della creatività di qualcuno, nella fattispecie di un coreografo, e quindi anch’esse soggette alla rivendicazione di una proprietà intellettuale.

L’art. 2 comma n. 3 della legge sul diritto d’autore prevede che siano tutelate “le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti”.

Dunque diritto d’autore sì, a patto però che siano trascritte, cosa per fortuna oggi molto facile rispetto a un tempo, quando si doveva ricorrere a particolari forme di notazione, grazie alla possibilità di registrare dei video, che andranno poi depositati presso la S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori e degli Editori).

Molti sono gli esempi, anche famosi, di plagio, perlopiù in campo artistico e letterario. Nella danza il “sospettato” numero uno è nientemeno che Marius Petipa, da tutti considerato il padre del balletto, il geniale coreografo che, nel corso della sua lunga e intensa carriera coreografò praticamente tutti i più celebri e ancora oggi rappresentati balletti del repertorio classico. In effetti, a pensarci bene, nonostante Petipa sia vissuto fino all’età di 85 anni, sempre facendo il suo lavoro, ci si chiede come abbia fatto a creare tanti e tali capolavori. Pare in effetti, ma le supposizioni si confondono con la leggenda e non possono essere più di tanto attendibili, che non sia stato sempre lui il geniale coreografo che ideò i passi e gli ensemble dei balletti che lo resero famoso, ma che si sia avvalso dell’aiuto, talvolta inconsapevole, di altri personaggi oggi rimasti nell’ombra.

Un altro caso di plagio riguardante uno dei personaggi più famosi della scena del secolo scorso è relativo a Maurice Béjart, il quale, nel 1988, fu condannato per plagio in quanto una delle scene facenti parte del suo balletto Le Presbytère fu copiata da La chute d’Icare del coreografo belga Frédéric Flamand.

Arrivando a tempi più recenti e volendo citare personaggi molto popolari, noti a tutti, è possibile ricordare il caso della cantante Beyoncé, che nel 2011 fu accusata, per ben due volte nello stesso anno, di aver leso i diritti d’autore di qualcun altro relativamente ai balletti contenuti nei suoi videoclip.

Il confine fra ispirazione e copiatura può essere talvolta molto sottile: tutti quanti abbiamo dei modelli a cui guardare e da cui farci suggerire qualcosa ma un conto è riprendere un’idea, fare rimandi o citazioni brevi (nel caso di uno scritto magari riportandone la fonte), un altro è appropriarsi integralmente di qualcosa che non ci appartiene. Anche perché i reati contro il diritto d’autore sono perseguibili, pecuniariamente e penalmente, in seguito a denuncia alle autorità competenti.

Allo stato attuale la giungla del web rende spesso molto difficile l’individuazione della proprietà intellettuale, pensiamo ad esempio alle immagini, pubblicate e ripostate mille volte da chiunque e condivise innumerevoli volte sui social. Quasi una “mission impossible”.
Con un minimo di accortezza è tuttavia possibile cercare di evitare il proporsi di certe incresciose situazioni.
È anche una questione di dignità (la propria) e di rispetto del lavoro altrui.

Foto tratta da www.studiocataldi.it

Articoli Correlati

Lascia un Commento